I.M.U. – Imposta Municipale Propria

INFORMAZIONI ANNO 2021

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30 marzo 2021 sono state approvate le aliquote per l’imposta municipale propria per l’anno 2021. Si applicano le seguenti aliquote:

0,60 per cento

Detrazione

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE
Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Esenzioni

ABITAZIONI PRINCIPALI
Sono esenti dall’imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall’A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

ANZIANI E DISABILI
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che: la stessa unità immobiliare rimanga vuota a disposizione dell’anziano o del disabile che potrebbe, in qualsiasi momento, rientrarvi o abitata dell’eventuale/i coniuge/figli, con lo stesso già convivente/i al momento dello spostamento della residenza anagrafica.

CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRIOTRIO DELLO STATO E ISCRITTI AIRE
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

FORZE DI POLIZIA
E’ esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA
Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.

ALLOGGI SOCIALI  (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) e relative pertinenze.
TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DAI COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’AGRICOLTURA
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA
Sono esenti fino a che permane tale destinazione e purchè non siano, in ogni caso, locati.
Sono esenti, inoltre tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti

0,66 per cento

IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO
Si applica alle unità immobiliari e alle relative pertinenze (intendendo esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo) concesse in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge n. 431 del 09/12/1998 e ai sensi dell’Accordo Territoriale depositato presso la sede Comunale in data 14/12/2004 e regolarmente registrati;

L’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75% ai sensi della Legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015) articolo 1 comma 53.
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata dovrà essere presentata apposita autocertificazione, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando entro il 31 dicembre 2019 apposito modulo predisposto dall’ufficio.

0,88 per cento

ALIQUOTA PER ALTRI IMMOBILI CAT. C/1
La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:
– C/1: Negozi e botteghe

0,95 per cento

ALIQUOTA AGEVOLATA PER FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO D’USO GRATUITO
Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze nel numero massimo di 3 di categoria diversa (C/2, C/6 e C/7, una per tipo), concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta, a condizione che l’utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.
A tal fine il contribuente che intende avvalersi dell’aliquota agevolata dovrà presentare apposita dichiarazione di sussistenza dei requisiti su modello predisposto dal comune, a pena di decadenza dal beneficio, entro il 31 dicembre 2019.
Ai sensi della Legge di Stabilita’ 2016 (Legge 208/2015) articolo 1 comma 10 lettera b), la base imponibile è ridotta del 50% nei contratti di comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le seguenti condizioni:
  • l’immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
  • il proprietario dell’immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia (neppure in percentuale) oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se si trova nello stesso comune di quello oggetto di comodato e purché non appartenga alle categorie catastali A/1 A/8 e A/9.
  • Il comodato deve essere registrato.
  • il beneficiario del comodato deve avere la residenza e la dimora abituale nell’immobile avuto in comodato.
  • il proprietario dell’immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato.
  • la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato.

Per beneficiare della riduzione della base imponibile del 50% il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione IMU entro i termini di legge.

0,95 per cento

ALIQUOTA PER ALTRI IMMOBILI CAT. D
La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:
– D/1: Opifici
– D/7: Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.
– D/8: Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.

1,06 per cento

ALIQUOTA ORDINARIA
Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti.

Si applica altresì agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 9/12/1998 non aventi i requisiti per l’ottenimento dell’aliquota agevolata di cui sopra. L’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75% ai sensi della Legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015) articolo 1 comma 53.

Ai sensi dell’art. 1 c. 48 della legge 178/2020, a partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale proprie di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà.

N.B.: La rendita catastale dei fabbricati deve essere maggiorata per legge del 5%, il reddito dominicale dei terreni agricoli deve essere maggiorato per legge del 25%.

QUANDO SI PAGA:
– I° Rata (Acconto):
– II° Rata (Saldo):

COME SI PAGA:
L’IMU dovuta al Comune e la quota a favore dello Stato devono deve essere versate in autoliquidazione tramite modello F24. Il versamento può essere effettuato in banca o in posta ed è esente da commissioni. Il mod. F24 consente di poter compensare l’IMU con eventuali crediti spettanti al Contribuente per altre imposte (Irpef, Iva, ecc.).

Calcolatore IMU
Codici tributo da utilizzare per il versamento con modello F24:
Codice Comune: I011
3912: IMU abitazione principale competenza Comune (solo categorie catastali A/1-A/8-A/9)
3914: IMU terreni competenza Comune
3916: IMU aree fabbricabili competenza Comune
3918: IMU altri fabbricati competenza Comune (escluse categorie catastali D)
3925: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi) competenza Stato
3930: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi) competenza Comune
L’ammontare dell’imposta da indicare in ogni singolo rigo del modello F24 va arrotondata all’euro. L’imposta non deve essere versata qualora essa sia inferiore o uguale a Euro 12,00 (tale importo si intende riferito all’imposta dovuta complessivamente per l’anno e non alle singole rate di acconto o saldo).

DICHIARAZIONE IMU: TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU in caso di variazioni di possesso degli immobili o se sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando l’apposito modello approvato con decreto Ministeriale.

Limitatamente ai casi in cui il possesso dell’immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2019, si ricorda che ai sensi dell’art. 3-ter del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n.58,  il termine per la presentazione della dichiarazione IMU è fissato al 31/12/2020.

La presentazione della denuncia potrà avvenire con le seguenti modalità:
– consegna diretta al Comune, che rilascia la ricevuta;
– spedizione postale con raccomandata senza avviso di ricevimento;
– invio telematico tramite posta elettronica certificata all’indirizzo sanmartinoinrio@cert.provincia.re.it.
Il momento di presentazione della dichiarazione è quello che corrisponde al giorno di invio e non a quello di ricezione da parte dell’ente.

RAVVEDIMENTO OPEROSO
I contribuenti che hanno omesso il versamento o eseguono il pagamento in ritardo o hanno sbagliato i calcoli, possono avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso per evitare la sanzione del 30% applicata al tributo dovuto.
Il ravvedimento operoso consiste nel pagamento contestuale del tributo dovuto oltre ad una “mini sanzione” ed agli interessi legali rapportati a giorni (per l’anno 2019 pari allo 0,80%).
Il ravvedimento si suddivide in quattro tipologie: “sprint” se eseguito entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine del versamento, “breve” se eseguito dal 15° giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza, “intermedio” se eseguito dal 31° giorno al 90° giorno successivo alla scadenza e “lungo” se eseguito dal 91° giorno fino ad un anno dalla scadenza.
• Con il ravvedimento “sprint” si deve applicare la sanzione del 0,1% per ogni giorno di ritardo, fino al 1,4% per 14 giorni di ritardo.
• Con il ravvedimento “breve” si applica la sanzione del 1,5% fisso (termine dal 15° al 30° giorno successivi alla scadenza).
• Con il ravvedimento “intermedio” si applica la sanzione del 1,67% fisso (termine dal 31° giorno al 90° giorno successivi alla scadenza).
• Con il ravvedimento “lungo” si applica la sanzione del 3,75% fisso (termine dal 91° giorno ad un anno dalla scadenza).

DELIBERAZIONI E REGOLAMENTI COMUNALI:

Delibera determinazione delle Aliquote per l’anno 2021

Delibera determinazione delle Aliquote per l’anno 2019

Delibera determinazione delle Aliquote per l’anno 2018

Delibera determinazione delle Aliquote per l’anno 2017

Delibera determinazione delle Aliquote per l’anno 2016

Delibera determinazione delle Aliquote per l’anno 2015

Delibera determinazione delle Aliquote per l’anno 2014

Delibera determinazione delle Aliquote per l’anno 2013

Regolamento I.M.U.

Circolare IMU Ministero Economia e Finanze n. 3/DF del 18/05/2012Note esplicative Ministero

NORMATIVA:
Normativa specifica IMU in vigore dal 01/01/2014.
Come si calcola la base imponibile IMU.
• D.l. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 (c.d. Decreto Salva Italia), articolo 13 – Istituzione dell’Imposta Municipale Propria di tipo Sperimentale.
• D.l. n. 16/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 44/2012 (c.d. Decreto fiscale), articolo 4.
• D.Lgs. n. 504/1992 – Istituzione dell’ICI – per i soli articoli richiamati.
• D.Lgs. n. 23/2011, articoli 8 e 9 in quanto compatibili – Istituzione dell’Imposta Municipale Propria e abolizione dell’ICI.
• D.Lgs. n. 446/1997, articolo 52 – Potere regolamentare in materia di tributi locali.Legge 288 del 24/12/2012 (legge di stabilità 2013)
• D.L. 35 del 8/4/2013
• D.L. 54 del 21/05/2013
• L. 147 del 27/12/2013
• D.L. n. 16/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 68 del 2/5/2014

MODULISTICA
Richiesta aliquota IMU per immobili concessi in comodato gratuito (dal 2015)
Richiesta aliquota IMU per immobili concessi in locazione a canone concordato
Comunicazione IMU per disdetta locazione immobile concesso a canone concordato
Accordo territoriale Legge n. 431 del 09.12.1998 (art. 2 comma 3)
Modello Dichiarazione IMUIstruzioni per la compilazione
Modulo Ravvedimento Operoso
Modulo Richiesta Rimborso IMU

DOVE RIVOLGERSI
UFFICIO TRIBUTI c/o U.R.P. – Ufficio Relazioni con il Pubblico
Corso Umberto I° n. 22  – 42018  San Martino in Rio (RE)
Tel:  0522/636730 – 0522/636746
e-mail: tributi@comune.sanmartinoinrio.re.it
P.E.C.: sanmartinoinrio@cert.provincia.re.it