Il D.L. 159/2007 articolo 42bis (convertito dalla Legge 29 novembre 2007 n.222), modifica l’art.9 comma 3 “Fabbricati rurali destinati ad abitazione”, modificando nel modo seguente la lettera a):
a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
– dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all’attività agricola svolta;
– dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile è asservito;
– dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
– da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
– da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all’art.2 del D.Lgs 29 marzo 2004 n.99 aventi qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Inoltre viene aggiunto:
a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 delle L. 29 dicembre 1993 n.580;
Viene abrogata la lettera b) del suddetto comma 3.
Viene sostituito nel modo seguente il comma 3-bis (Fabbricati strumentali):
3-bis) Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;
d) all’allevamento e al ricovero degli animali;
e) all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006 n.96;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell’azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’art.1 comma 2 del D.Lgs. 18 maggio 2001 n.228;
j) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.
Comma 3-ter: le porzioni di immobili al comma 3bis destinate all’abitazione, sono censite in catasto autonomamente in una delle categorie del gruppo “A”.
Legge 27 febbraio 2009 n.14 (conversione D.L. 30 dicembre 2008 n.207) art. 23 comma 1bis:
“Ai sensi e per gli effetti dell’art.1 comma 2 della legge 27 luglio 2000 n.212 (Statuto del contribuente), l’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 504/92, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all’art.9 del D.L. 557/93 convertito con modificazioni dalla legge 133/94 e successive modificazioni”.
Si ricorda però che la legge 244/2007 (Finanziaria 2008) di cui sopra, afferma che non è ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo di imposta comunale sugli immobili ai comuni per i periodi precedenti il 2008.
Inoltre, ai fini del riconoscimento della ruralità, rimane sempre il vincolo del terreno, non inferiore a 10.000 metri quadrati, il volume d’affari che deve essere derivante da attività agricola e superiore al 50% del reddito complessivo del soggetto che conduce il fondo. Il volume d’affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione IVA si presume pari al limite previsto per tale esonero (art.34 del DPR 633/72).
Per quanto riguarda il Reddito Agrario è utile ricordare il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che all’Art. 2 ”Società agricole”, così dispone:
1. La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile deve contenere l’indicazione di società agricola.
2. Le società costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di cui al presente articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di società agricola ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette società sono esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l’aggiornamento della nuova ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari.
3. L’esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all’articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all’articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, spetta anche alla società agricola di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 e seguenti del codice civile. Alla medesima società sono in ogni caso riconosciute, altresì, le agevolazioni previdenziali ed assistenziali stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
4. Alle società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 3, determina la decadenza dalle agevolazioni.
I redditi agrari, disciplinati dagli Artt. 32 – 35, D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917 (TUIR), sono la parte di reddito fondiario attribuita al capitale di esercizio ed all’organizzazione nell’attività agricola.
Sono considerate attività agricole:
le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura (Art. 32, c. 2, lettera a), D.P.R. 917/1986);
l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno (Art. 32, c. 2, lettera b), D.P.R. 917/1986);
le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste (Art. 32, c. 2, lettera b), D.P.R. 917/1986);
le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali (Art. 32, c. 2, lettera b), D.P.R. 917/1986).
acquacoltura: se i redditi sono per il soggetto prevalenti rispetto a quelli di altrea ttività economiche non agricole.
produzione di energia elettrica
Relativamente all’allevamento di animali, quando il limite di quelli allevabili con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno, calcolabile in base alle tabelle ministeriale (per il biennio 2005-2006 D.M. 20 aprile 2006) in cui vengono fissate le quantità di mangimi (unità foraggere) producibili per ogni tipologia di terreno ed occorrenti per ogni capo animale, viene superato, l’eccedenza di reddito è sempre considerato reddito d’impresa.
Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonché quelli strumentali all’esercizio di impresa commerciale (Art. 32, c. 4, D.P.R. 917/1986).
Per recenti aggiornamenti e giurisprudenza si veda la nota dell’Agenzia del Territorio del 26/02/2010 prot. 10933.