TARI – Tributo sui Rifiuti

INFORMAZIONI ANNO 2022

 

COS’E’ LA TARI ?
A decorrere dal 1º gennaio 2014 è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’IMU, della TASI e della TARI.  La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

PER COSA E’ DOVUTA ?
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dal prelievo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 codice civile. che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Sono escluse dal prelievo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In assenza di planimetria ed in sede di accertamento la superficie assoggettata è pari all’80 per cento della superficie catastale. Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU applicata nel 2013.

CHI DEVE PAGARLA ?
Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

COME VIENE CALCOLATA ?
Il tributo è composto da una quota fissa e da una quota variabile.
Utenze domestiche (abitazioni e pertinenze): La tariffa da applicare è composta da una parte fissa da moltiplicare per la superficie dell’immobile e da una parte variabile calibrata in funzione del numero dei componenti del nucleo famigliare che utilizza l’immobile.

Utenze non domestiche (attività, imprese, negozi, depositi): La tariffa da applicare è composta da una parte fissa e da una parte variabile da moltiplicare per la superficie dell’immobile. Le tariffe sono differenziate in base all’attività svolta nei locali e aree scoperte come previsto dal D.P.R. 158/1999.

Agli importi così calcolati per entrambe le tipologie di utenza occorre aggiungere il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (ai sensi art. 19 del D.lgs n. 504/92) pari al 5%.

Con deliberazione n. 4 del 14 maggio 2020 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

Per quanto riguarda l’anno 2022, la prima rata di acconto verrà calcolata applicando le tariffe approvate per l’anno 2021 (delibera n. 33 del 30 giugno 2021) in base al comma 15-ter dell’art. 13 del D.L. 201/2011 come modificato dal D.L. 34/2019 convertito in legge n. 58/2019, la seconda rata verrà calcolata con le tariffe approvate per l’anno 2022 (delibera n. 19 del 31 maggio 2022).

QUANDO SI PAGA?

Le nuove scadenze per l’anno 2022 sono:

I^ RATA: 31 MAGGIO 2022

II^ RATA: 2 DICEMBRE 2022

Il Comune invia ai contribuenti una comunicazione contenente i prospetti di calcolo della tassa dovuta e il modello F24 precompilato, il quale potrà essere pagato presso le banche o gli uffici postali.

SE IL CONTRIBUENTE NON PAGA ALLA SCADENZA ?
In caso di mancato pagamento dell’F24 inviato, il Comune notifica un atto di sollecito, con la richiesta di pagamento della tassa dovuta, se l’atto di sollecito non viene pagato entro 30 giorni dalla sua notifica il Comune emette avviso di accertamento, applicando anche la sanzione, pari al 30% della tassa dovuta e non pagata unitamente agli interessi previsti dalla legge.

LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
I soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di novanta giorni dalla data in cui:
a.   ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili alla tassa;
b.   si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
c.   si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate;

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

SONO PREVISTE RIDUZIONI O AGEVOLAZIONI?
Gli art. 10 e 11 del Regolamento Comunale prevedono alcune agevolazioni e riduzioni, sia per l’utenza domestica che non domestica.

Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Riduzione per le utenze non Domestiche

L’Amministrazione Comunale  con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 31 maggio 2022 ha disposto le seguenti riduzioni solo per l’anno 2022:

per le utenze non domestiche:

– una riduzione del 50% della quota fissa e della quota variabile per 12 mesi (dal 01/01/2022 al 31/12/2022) per le utenze rientranti nelle seguenti categorie:

2.22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;

2.24 Bar. Caffè, pasticceria;

TARIFFA GIORNALIERA ?
Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento.

NORMATIVA:
• Legge 27/12/2013 n. 147, Art. 1, comma 641 e ss.
MODULISTICA

Pieghevole IREN AMBIENTE.

DELIBERAZIONI E REGOLAMENTI COMUNALI

DOVE RIVOLGERSI
UFFICIO TRIBUTI c/o U.R.P. – Ufficio Relazioni con il Pubblico
Corso Umberto I° n. 22 – 42018 San Martino in Rio (RE)
Tel: 0522/636730 – 0522/636746
Fax: 0522/636745