E’ possibile, per chi è proprietario di fabbricati che risultano in condizione di inagibilità o inabitabilità ed effettivo non utilizzo, versare l’Imposta Comunale sugli Immobili applicando una riduzione del 50% su quanto dovuto per tali immobili.
Il fabbricato non deve essere utilizzato ne’ come abitazione ne’ con altra destinazione (magazzino, deposito, ecc); il non utilizzo può essere comprovato dalla mancanza dell’allacciamento alle reti tecnologiche (gas, acqua, luce).
Il fabbricato deve essere inagibile dal punto di vista statico o inabitabile dal punto di vista igienico-sanitario, in conformità alle norme vigenti in materia ed a quanto stabilito dall’articolo 17, comma 2 del vigente Regolamento ICI comunale. Nel caso in cui tali condizioni non siano facilmente determinabili dal contribuente, questi può provvedere a farsi rilasciare una perizia tecnica, sulle condizioni dell’immobile, da un tecnico professionista abilitato.
In ogni caso, la riduzione prevista ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall’Ufficio Tecnico comunale o da altra autorità o da ufficio abilitatolo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva viene resa dal contribuente e presentata all’Ufficio Tributi.