L’abbattimento di piante o siepi, ad esclusione delle piante da produzione (alberi da frutto, pioppeti e noceti a scopo produttivo), in area privata è soggetto ad autorizzazione comunale.
Piante tutelate
Devono essere rigorosamente conservati:
– gli esemplari arborei di pregio già soggetti a tutela regionale,
– il verde di pregio evidenziato nelle mappe del P.R.G.,
– il verde collocato in aree sottoposte a tutela dal P.R.G.,
– le siepi,
– i filari,
– le macchie arbustive,
– gli esemplari arborei, compresi gli alberi da frutto selvatici, anche di proprietà privata aventi circonferenza del tronco superiore a cm 60 rilevata ad 1,20 m dal colletto,
– le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta una circonferenza di cm 45 rilevata ad 1,20 m dal colletto,
– gli alberi da frutto di varietà tradizionali o antiche aventi circonferenza del tronco superiore a cm 90 rilevata al colletto.
L’abbattimento degli alberi e degli altri elementi verdi sottoposti a tutela è consentito di norma solo in caso di: morte dell’albero, stretta necessità e straordinarietà.
In caso di morte dell’albero l’abbattimento deve avvenire previa comunicazione corredata di documentazione fotografica.
In caso di stretta necessità e cioè quando gli alberi possono costituire grave pericolo per l’incolumità delle persone o delle cose, il proprietario procederà all’abbattimento sulla scorta di una perizia tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato e competente. Qualora si verificasse una situazione di pericolo grave e imminente, il proprietario procederà all’abbattimento previa constatazione da parte degli organi di vigilanza sul territorio.
La straordinarietà si ravvisa quando:
– gli alberi o gli arbusti presentino gravi problemi di carattere fitosanitario, non risolvibili con cure proporzionate o a causa dei quali non sia più possibile ottenere una pianta che abbia adeguate caratteristiche di sicurezza;
– gli alberi o gli arbusti presentino scarso vigore vegetativo in quanto giunti al termine del ciclo biologico;
– gli alberi o gli arbusti presentino un evidente stentato sviluppo vegetativo, dovuto ad una eccessiva densità d’impianto o ad una non appropriata scelta botanica;
– gli alberi o gli arbusti provochino danni a strutture od opere esistenti, sia pubbliche, sia private, a cui non sia possibile porre rimedio con interventi di contenimento parziale dello sviluppo della pianta;
– gli alberi o gli arbusti siano oggetto di un progetto di riqualificazione o di riassetto di un’area verde che comporti il miglioramento ambientale dell’area stessa;
– gli alberi o gli arbusti rendano difficoltosa la realizzazione di un’opera edilizia pubblica, la realizzazione di un piano particolareggiato o di opere edili private o che comunque impediscano il legittimo soddisfacimento dei diritti edificatori nel rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie;
– l’abbattimento sia ordinato da una sentenza giudiziaria, da allegare all’istanza.
La straordinarietà dovrà essere specificata attraverso apposita perizia tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato che dimostri la reale l’impossibilità a mantenere il verde esistente.
In caso di straordinarietà il proprietario deve presentare domanda di autorizzazione specificando le caratteristiche delle piante e le ragioni dell’intervento.
Alla richiesta di autorizzazione (modello disponibile presso l’Ufficio Ambiente) corredata di marca da bollo da € 14,62, occorrerà allegare:
– rilievo fotografico dell’albero/i;
– planimetria dell’area con individuazione dell’immobile e dell’albero/i,
– relazione tecnica a firma del tecnico abilitato
– fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del richiedente (art. 38 D.P.R. 445/2000);
– nulla-osta all’abbattimento sottoscritto dagli eventuali comproprietari non firmatari della richiesta (qualora ve ne siano) corredato da fotocopia documento di identità.
Eventuali allegati (se richiesti dall’Ufficio Ambiente):
– planimetria con progetto di risistemazione/riordino complessivo del verde;
– altro.
A seguito del sopralluogo con esito favorevole da parte di un tecnico comunale, verrà rilasciata l’autorizzazione, in caso contrario verrà notificato il diniego debitamente motivato.
Al momento del ritiro dell’autorizzazione dovrà essere consegnata un’ulteriore marca da bollo da € 14,62 da apporre sull’atto stesso.
Si ricorda che, fatti salvi casi particolari debitamente documentati, nel periodo compreso tra marzo e luglio non sono ammessi abbattimenti, a tutela della riproduzione dell’avifauna.
Si ricorda inoltre che gli abbattimenti in caso di interventi edilizi o piani particolareggiati sono normati in modo specifico dal Regolamento Comunale del Verde.
MODULISTICA
Modulo di comunicazione per l’abbattimento di alberi morti
Modulo richiesta di autorizzazione per l’abbattimento piante
Nulla-osta all’abbattimento sottoscritto dai comproprietari non firmatari
NORMATIVA
Regolamento Comunale del Verde adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 30 giugno 2008
Opuscolo del Regolamento Comunale del Verde
DOVE RIVOLGERSI
UFFICIO AMBIENTE – Corso Umberto I°, 22 – 42018 San Martino in Rio
Tel. 0522 636727
email ambiente@comune.sanmartinoinrio.re.it
P.E.C.: sanmartinoinrio@cert.provincia.re.it