Divorzio

Il termine divorzio viene generalmente utilizzato per indicare:
– lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile
– la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso
La richiesta deve essere presentata, attraverso l’assistenza di un avvocato, da uno od entrambi i coniugi al Tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o, nel caso di irreperibilità o residenza all’estero, al Tribunale del luogo di residenza del ricorrente. Se entrambi i coniugi sono residenti all’estero la domanda può essere presentata a qualunque Tribunale italiano.
La sentenza di separazione giudiziale dei coniugi passata in giudicato o l’omologazione della separazione consensuale non deve essere confusa con lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili: essa è una delle possibili condizioni per potere proporre, decorsi tre anni, la richiesta di divorzio.
La sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata dal Tribunale, passata in giudicato, viene trasmessa all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove venne celebrato il matrimonio affinché proceda alla sua annotazione a margine dell’atto di matrimonio.

NORMATIVA
Legge 1/12/1970 n. 898 e successive modificazioni
DPR 3/11/2000 N. 396
DOVE RIVOLGERSI:
Tribunale di Reggio Emilia
Via Paterlini – Tel. 0522/510611
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
Ufficio Stato civile c/o U.R.P. –  Ufficio Relazioni con il Pubblico
Corso Umberto I° n. 22  – 42018  San Martino in Rio (RE)
Tel:  0522/636705
E-mail: statocivile@comune.sanmartinoinrio.re.it
P.E.C.: sanmartinoinrio@cert.provincia.re.it