Accesso agli atti

L’accesso agli atti consiste nella possibilità di prendere visione o richiedere copie dei documenti amministrativi in possesso dell’Amministrazione comunale. L’art. 22 della Legge 241/90, al fine di assicurare la trasparenza dell’attività dell’ente e di favorire lo svolgimento imparziale, garantisce questo diritto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
L’interesse che legittima la richiesta di accesso deve essere personale, vi deve   essere sussistenza di situazioni giuridicamente rilevanti non necessariamente coincidenti con una posizione di interesse legittimo o di diritto soggettivo.
Sono legittimati all’accesso anche le associazioni e i comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.
Per quanto riguarda l’accesso agli atti di un procedimento, se il procedimento è in corso, è consentita la sola visione; se si tratta di documenti già formati è consentita sia la visione che l’estrazione di copia.
Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale o formale.
La domanda informale è verbale e va rivolta all’ufficio competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

Il richiedente deve:
– presentare un documento di identificazione;
– ove occorra, comprovare l’interesse personale e concreto connesso all’oggetto della richiesta (ove occorra implica che l’interesse va dimostrato se non risulta evidente dalla relazione fra la richiesta e la situazione del richiedente);
– indicare gli estremi per identificare il documento.
– la richiesta di accesso agli atti è presentata presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico compilando l’apposito modulo ed indicando le proprie generalità o i propri poteri rappresentativi, gli estremi dell’atto di cui si chiede visione o gli elementi che ne consentano l’individuazione, l’interesse connesso all’oggetto della richiesta;
– la richiesta viene inviata al responsabile del procedimento che entro 30 giorni provvede mettendo a disposizione dell’interessato la documentazione richiesta. In alternativa il responsabile del procedimento deve motivare il rifiuto, la limitazione o il differimento nell’accesso agli atti, specificando le circostanze di fatto o di diritto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta dall’interessato;
– l’Ufficio Relazioni con il Pubblico avvisa l’interessato che la documentazione richiesta è disponibile per la visione o il ritiro.

NORMATIVA
Legge 7/8/1990 n. 241
D.P.R. 27/6/1992 n. 352
Legge 31/12/1996 n. 675

MODULISTICA
Modello richiesta accesso – generico

Tabella diritti di segreteria

DOVE RIVOLGERSI
U.R.P. –  Ufficio Relazioni con il Pubblico
Corso Umberto I° n. 22  – 42018  San Martino in Rio (RE)
Tel:  0522/636702
E-mail: urp@comune.sanmartinoinrio.re.it
P.E.C.: sanmartinoinrio@cert.provincia.re.it