PAIR 2020 – Piano Aria Integrato RegionalePROVVEDIMENTI PER LA QUALITÀ DELL’ARIA
Limiti alla circolazione, misure emergenziali, uso di biomasse per il riscaldamento domestico a San Martino in Rio
La Regione Emilia Romagna con le deliberazioni di Giunta n. 33 del 13/01/2021 e n. 189 del 15/02/2021 ha approvato misure straordinarie in materia di tutela della qualità dell’aria, che interessano i comuni delle zone di pianura.
Queste ulteriori azioni si integrano a quelle già previste dal Piano Aria Integrato Regionale per ottemperare alla sentenza della Corte di Giustizia Europea nei confronti dell’Italia che prevede l’adozione di misure di contrasto all’inquinamento nelle zone caratterizzate da scarsi livelli di qualità dell’aria.
Il Comune di San Martino in Rio in ottemperanza ai dispositivi regionali ha emesso l’Ordinanza n. 62 del 30/09/2021, un provvedimento di adozione di limitazioni alla circolazione veicolare e di misure per la gestione della qualità dell’aria e il progressivo allineamento ai valori fissati dall’Unione Europea.
Ecco quanto predisposto dall’ordinanza:
- DIVIETI DI CIRCOLAZIONE
Nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì compresi, dal 01/10/2021 al 30/04/2022 nella fascia oraria 8:30 – 18:30, il divieto di circolazione, all’interno delle aree urbane dell’abitato di San Martino in Rio, dei seguenti veicoli a motore:
- veicoli alimentati a BENZINA EURO 0 e EURO 1;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina EURO 0 e EURO 1;
- veicoli diesel EURO 0 ed EURO 1;
- ciclomotori e motocicli EURO 0 e EURO 1.
Sono esclusi dalle limitazioni alla circolazione di cui al presente punto 1) esclusivamente i veicoli individuati dal PAIR 2020 (Piano Aria Integrato Regionale) ovvero:
- autoveicoli elettrici e ibridi;
- ciclomotori e motocicli elettrici;
- autoveicoli con almeno 3 persone a bordo (car pooling) se omologati a 4 o più posti a sedere e con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 o 3 posti a sedere (inclusi ciclomotori e motoveicoli);
- autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale così come definiti dall’art. 54 del Codice della Strada;
- altri veicoli ad uso speciale così come individuati nell’Allegato 4 alla Relazione generale del PAIR 2020 approvato.
- USO DI BIOMASSE LEGNOSE PER IL RISCALDAMENTO DOMESTICO
Dal 01/10/2021 al 30/04/2022, in tutto il territorio comunale, in tutte le unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), dotate di impianto di riscaldamento alternativo, è vietato utilizzare biomasse combustibile solide (legna, pellet, cippato, altro):
- nei generatori di calore dotati di classe di qualità inferiore alle 3 stelle;
- nei focolari aperti o che possono funzionare aperti.
Nei generatori di calore funzionanti a pellet per i quali non vige il divieto di cui sopra (cioè certificati almeno 3 stelle) è fatto comunque obbligo di utilizzare pellet certificato, da un Organismo di certificazione accreditato, conforme alla Classe A1 della norma UNI EN ISO 17255-2:2014.
É consentita l’installazione di generatori di calore funzionanti a biomasse combustibili solide dotati di classe di qualità solo 4 stelle o superiore.
In tutto il territorio comunale, come previsto dall’art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 152/2006, è vietato eseguire operazioni di bruciatura all’aperto dei materiali vegetali di origine agricola di cui all’art. 185 c. 1 lett. f) del medesimo decreto. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria.
Rispetto a questo divieto è ammessa una deroga valida nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria, secondo la quale durante il periodo 1° ottobre – 30 aprile è consentito l’abbruciamento per soli due giorni solo nel caso in cui non siano scattate le misure emergenziali.
- ABBRUCIAMENTO RESIDUI VEGETALI
Dal 01/10/2021 al 30/04/2022 è vietato l’abbruciamento in loco dei residui vegetali delle lavorazioni agricole.
È consentita la deroga a tale divieto per soli due giorni all’interno del periodo 1° ottobre – 30 aprile e limitatamente alla combustione in loco di residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria.
È consentita altresì la deroga a tale divieto nei casi disciplinati dalla Regione con determinazione n. 2575 del 15/02/2021 per il contenimento del fuoco batterico.
Gli abbruciamenti in deroga devono essere comunicati al Numero Verde Regionale 800 840 051 o inviando una mail all’indirizzo so.emiliaromagna@vigilifuoco.it o utilizzando l’apposito applicativo web.
In caso di abbruciamento per contrasto al colpo di fuoco batterico, la comunicazione deve essere trasmessa prima al Consorzio Fitosanitario secondo le modalità indicate al seguente link: https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/avversita/sorveglianza/abbruciamenti
Non è in ogni caso consentito derogare al divieto nei giorni di allerta smog segnalati in rosso dal bollettino “liberiamolaria” emesso da ARPAE ogni due giorni.
Per saperne di più sugli abbruciamenti vai al link
- CONSUMI ENERGETICI
In tutto il territorio comunale e in tutte le unità immobiliari comunque classificate, è vietato installare impianti per la climatizzazione invernale ed estiva in spazi di pertinenza dell’organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe); è fatto salvo quanto disposto in merito all’art. 24, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020, dal punto 4 del dispositivo della DGR 1523/2020 relativamente alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti dall’articolo 2, del D.M. 6 agosto 2020.
In tutte le stagioni dell’anno, in presenza di impianti di riscaldamento o raffrescamento attivi, è fatto obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche.
- MISURE EMERGENZIALI
Nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi con un bollino rosso che devono essere attivate le misure emergenziali, nell’ambito territoriale della Provincia di Reggio Emilia, a partire dalla giornata seguente all’emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso, sono previste le seguenti misure emergenziali:
- in tutto il territorio comunale in tutte le unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) dotate di impianto di riscaldamento alternativo, è vietato utilizzare biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato, altro) nei generatori di calore con classe di qualità inferiore alle 4 stelle;
- in tutto il territorio comunale è vietato superare, negli ambienti di vita riscaldati, i seguenti valori massimi di temperatura:
- 19°C (+2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto assimilabili (E4), ad attività commerciali ed assimilabili (E5);
- 17°C (+2 °C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali, artigianali ed assimilabili (E8).
Sono esclusi dalle limitazioni di temperatura suddette gli edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili (E3), ad attività sportive (E6), ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili (E7).
- in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo e sono fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio.
Dell’attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi.
Provvedimenti:
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