L’obiettivo della banca dati è di rintracciare, nel rispetto della tutela della privacy del cittadino, il legittimo proprietario di qualsiasi cane, gatto o furetto (rinvenuto vagante sul territorio) che sia dotato dell’apposito microchip e che sia stato regolarmente iscritto presso l’Anagrafe Canina di qualsiasi Comune della Regione Emilia-Romagna.
Cosa fare per l’iscrizione all’anagrafe degli animali d’affezione
Il proprietario di un cane deve iscrivere il proprio animale all’anagrafe canina entro 30 giorni dalla nascita o entro 30 giorni da quando ne viene in possesso rivolgendosi all’ufficio anagrafe canina, presso l’Ufficio Ambiente, del Comune di San Martino in Rio o ad un veterinario accreditato.Le comunicazioni potranno essere inviate anche all’indirizzo pec sanmartinoinrio@cert.provincia.re.it complete e corredate di tutti gli allegati necessari.
L’iscrizione all’anagrafe di gatti o furetti è obbligatoria solo nel caso sia richiesto il rilascio del passaporto europeo per la movimentazione degli animali fra i Paesi dell’UE.

Identificazione dell’animale
L’identificazione dell’animale avviene tramite l’applicazione di un microchip.
ll microchip è riconosciuto come unico sistema identificativo di cani, gatti e furetti ai fini dell’iscrizione Anagrafe Canina.
L’identificazione dei cani e degli altri animali avviene mediante inserimento sottocutaneo nella regione mediana del collo, lato sinistro (dietro l’orecchio sinistro) di un unico microchip. L’applicazione del microchip deve essere eseguita da un medico veterinario accreditato o dell’USL e deve avvenire entro 60 giorni dalla nascita dei cani (per gatti e furetti non esistono obblighi in tal senso).
Il microchip viene fornito direttamente dal veterinario accreditato.
Dall’01/01/2016 l’applicazione dei microchip può essere effettuata solo da veterinari accreditati o dell’AUSL che redigeranno la pratica di iscrizione.
Il cane può essere registrato esclusivamente presso il Comune di residenza. Qualora il cane fosse collocato in un luogo diverso dalla residenza del proprietario, tale collocazione deve essere comunicata e riportata sul registro.

Passaggi di proprietà

Un cane non può essere allontanato dalla madre, e pertanto ceduto, prima che siano trascorsi 60 giorni dalla nascita.
E’ vietato il passaggio di proprietà di cani che non siano già stati identificati e registrati.
Ogni passaggio di proprietà deve essere accompagnato dall’attestazione di iscrizione presso l’Anagrafe canina e dalla dichiarazione sottoscritta dal cedente e dal nuovo proprietario.  Se il cedente è un canile, rifugio o altra struttura di accoglienza (stallo) di un’altra Regione, il cane deve essere accompagnato dal modulo previsto dalla circolare del Ministero della Salute del 3/07/2014 “Linee Guida relative alla movimentazione e registrazione nell’anagrafe degli animali d’affezione”.
Il nuovo proprietario dell’animale deve comunicare per la registrazione l’acquisizione del cane al proprio Comune di residenza entro 15 giorni dal passaggio, mentre il precedente proprietario deve comunicare la cessione al Comune in cui era registrato il Cane. Tali tempi sono ridotti a 10 giorni nel caso di cani provenienti da altre Regioni.
Cambio di residenza del proprietario
Il cambio di residenza del proprietario deve essere comunicato all’Anagrafe Canina dei Comuni interessati (sia quello di emigrazione che di immigrazione) entro 15 giorni dall’avvenuto cambio di residenza presso l’Anagrafe della popolazione residente.
Animali provenienti dall’estero
L’iscrizione nell’Anagrafe Canina di cani, gatti o furetti provenienti dall’estero avviene previa presentazione della documentazione previste dalle norme o regolamenti in vigore.

Smarrimento

Lo smarrimento del cane deve essere comunicato all’Anagrafe Canina di iscrizione dell’animale entro 3 giorni dallo smarrimento (vedi allegato).

Rinuncia alla proprietà

E’ vietato a chiunque abbandonare qualunque animale. Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà, l’interessato è tenuto a conferire gli animali alle strutture individuate a tale scopo e, nel caso di animali registrati, a darne comunicazione al Comune di residenza e registrazione entro 15 giorni dalla rinuncia. La mancata comunicazione al Comune della rinuncia alla proprietà è equiparata all’abbandono dell’animale.

Decesso

Il decesso del cane deve essere comunicata all’Anagrafe Canina di registrazione dell’animale entro 15 giorni dall’evento, presentando apposita dichiarazione (vedi allegato) o certificato del veterinario.