Assegno maternità

mammaCOS’ E’ L’ASSEGNO DI MATERNITA’
L’ assegno di maternità è una misura di integrazione del reddito volta ad aiutare le madri che non hanno copertura previdenziale per affrontare l’ evento nascita.
CHI HA DIRITTO ALL’ ASSEGNO
Dal 1° Gennaio 2014:
La donna, residente nel comune di San Martino in Rio, cittadina italiana o comunitaria o extracomunitaria in possesso di permesso di soggiorno “Soggiornante di Lungo Periodo – CE” (già Carta di soggiorno) che non riceve già un trattamento previdenziale di indennità di maternità e con una situazione economica (ISE) del nucleo familiare non superiore, per l’anno 2011 e con riferimento ad un nucleo composto da tre persone, ad € 35.256,84 può richiedere un assegno di € 338,21, per cinque mensilità, per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2014.
In caso di parto plurimo, l’assegno spetta per ciascun figlio nato.
L’assegno è concesso anche alle donne nella cui famiglia anagrafica viene accolto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento un minore con decorrenza dalla stessa data.
Qualora l’interessata sia beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità inferiori a quelli previsti dalla Legge potrà fare richiesta per la concessione della quota differenziale. In tal caso la richiedente dovrà allegare alla domanda una dichiarazione dell’Ente erogatore attestante la somma complessiva da esso erogata.
CHI DEVE PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda va inoltrata dalla madre del bambino utilizzando l’ apposito modulo di richiesta a cui va allegata la dichiarazione sostitutiva attestante le condizioni economiche del nucleo familiare. La domanda va inoltrata entro 6 mesi dalla data di nascita del bambino.
In alcuni casi particolari l’assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre e precisamente: se la madre è minorenne, se la madre del neonato è deceduta, in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre, in caso di separazione dei coniugi affidatari qualora non sia stato affidato alla madre e l’assegno non sia già stato concesso alla stessa, nei casi di adozione speciale da parte di un adottante non coniugato, nel caso di un minore non riconosciuto o riconoscibile dai genitori. In tutti questi casi l’assegno spetta sempre a condizione che il richiedente sia cittadino italiano, comunitario o extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno “Soggiornante di Lungo Periodo – CE” (già Carta di soggiorno) e residente in Italia.
A CHI BISOGNA FARE DOMANDA
La domanda deve essere presentata all’Ufficio Assistenza, in Via Roberti n° 1 (Tel.0522-636717); aperto al pubblico dal lunedì al sabato (escluso il mercoledì) dalle 8,30 alle 12,30.
Alla domanda va allegata l’attestazione ISEE in corso di validità in cui sia presente il minore per cui si richiede l’assegno.