Consiste nella possibilità da parte del genitore che non ha riconosciuto il figlio all’atto della nascita, di farlo in un momento successivo.
La legge prevede diversi casi:
a) Figlio naturale infrasedicenne
– E’ necessario l’assenso del genitore che ha riconosciuto per primo il figlio.
La richiesta può essere presentata all’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza o del Comune di nascita del figlio, in qualunque momento, dal genitore che intende procedere al riconoscimento, munito di valido documento di identità, accompagnato dall’altro genitore.
In caso di riconoscimento paterno la decisione in merito al cognome che assumerà il minore è di competenza del Giudice minorile.
b) Figlio naturale ultrasedicenne
– E’ necessario l’assenso del figlio.
La richiesta può essere presentata all’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza o al Comune di nascita del figlio, in qualunque momento, dal genitore che intende procedere al riconoscimento, munito di valido documento di identità, accompagnato dal figlio. In caso di riconoscimento paterno il figlio sceglie di aggiungere o sostituire al cognome posseduto quello paterno.
c) Figlio di ignoti
In questo caso il genitore che intende procedere al riconoscimento deve rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita del figlio.
NORMATIVA
Libro I° del Codice Civile
DPR 3/11/2000 n. 396
DOVE RIVOLGERSI
Ufficio di Stato Civile c/o U.R.P. – Ufficio Relazioni con il Pubblico
Corso Umberto I^ n. 22 – San Martino in Rio
Tel. 0522/636705 – fax: 0522/636745