Gli esercizi di vicinato sono i c.d. “negozi” la cui superficie di vendita non supera i 150 mq nel Comune di San Martiono in Rio. La superficie di vendita è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
Le tabelle merceologiche sono state sostituite, con il Decreto Legislativo 114/98, da due soli settori merceologici:
– alimentare
– non alimentare
All’interno di ogni settore vi è la possibilità di vendere tutti i prodotti appartenenti al settore merceologico corrispondente, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, a prescindere dalla superficie di vendita dell’esercizio.
Medie e grandi strutture di vendita
Si tratta di quegli esercizi commerciali la cui superficie di vendita è maggiore di 150 mq i quali devono essere regolarmente autorizzati.
Altre tipologie di vendita al minuto
spacci interni
commercio di prodotti per mezzo di apparecchi automatici
vendita per corrispondenza, televisiva, internet, ecc.
vendita al domicilio del consumatore
Vendite straordinarie: saldi, sconti, vendite promozionali, vendite di liquidazione
La vigente legislazione definisce le “vendite straordinarie” quelle vendite nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
Orari degli esercizi commerciali
Normativa
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114
Ordinanza del Sindaco n. 53 del 18.12.1999
Esercizi esclusi dalla normativa sul commercio
• Farmacisti, direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l’impianto e l’esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
• titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;
associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;
• produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all’articolo 2135 del codice civile, allalegge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;
• vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all’articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all’articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
• artigiani iscritti nell’albo di cui all’articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
• pescatori e cooperative di pescatori, nonché cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall’esercizio della loro attività e coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell’esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
• chi venda beni del fallimento ai sensi dell’articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
• attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
• enti pubblici ovvero persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l’oggetto della loro attività.
Tipologie
• apertura di un esercizio di vicinato
• trasferimento di sede di un esercizio di vicinato
• ampliamento di superficie
• subingresso
• sospensione attività di commercio al minuto
• cessazione attività di commercio al minuto
• vendite di liquidazione
• vendite di fine stagione – saldi
• vendite promozionali
• vendite sottocosto
MODULISTICA
DOVE RIVOLGERSI
UFFICIO COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Rocca Estense – Piano Primo
Corso Umberto I° n. 22 – 42018 San Martino in Rio (RE)
Tel: 0522/636723 Fax: 0522/636710
E-mail: commercio@comune.sanmartinoinrio.re.it
P.E.C.: sanmartinoinrio@cert.provincia.re.it