Ordinanza urgente: obbligo di manutenzione e pulizia di fossi in aree agricole e urbane

L’ Amministrazione comunale in data 12 novembre 2024 ha emanato l’ Ordinanza urgente n. 85 per prevenire pericoli all’incolumità pubblica in considerazione dell’eccezionale ondata di maltempo che recentemente ha comportato allagamenti per tracimatura di fossi con invasione di alcuni tratti stradali e proprietà private del territorio comunale.


L’ordinanza impone l’obbligo a tutti i soggetti
privati e pubblici proprietari e/o conduttori e/o utilizzatori a qualsiasi titolo di fossi e canali presenti nel territorio del Comune di San Martino in Rio, ciascuno per la propria quota di attivarsi, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di emissione dell’ordinanza, e di porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi inerenti una corretta tenuta dei beni a prevenzione del rischio idrogeologico sul territorio e al fine di evitare il verificarsi di disagi, danni e situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità.


Devono essere effettuate le seguenti manutenzioni:

1) riguardo ai fondi agricoli, deve essere attuata un’appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare e comunque contribuire all’insorgere di fenomeni di dissesto prevedendo la realizzazione e/o il mantenimento in efficienza delle seguenti opere:

  1. tenere sempre ben puliti i fossi che circondano o dividono i terreni ed eventuali griglie esistenti;
  2. rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali di scolo, che per impeto di vento o qualsivoglia causa possono ostruire il fosso;
  3. nel caso di fossi, scoli o corsi d’acqua provvedere allo sfalcio e alla raccolta della vegetazione erbacea spontanea al fine di mantenerne l’efficienza idraulica e tenere controllato lo sviluppo della vegetazione infestante;
  4. mantenere ovunque possibile una idonea protezione antierosiva del suolo, tramite la preservazione della copertura erbosa nei terreni a colture arboree o arbustive e attraverso strisce vegetate, siepi e filari nei terreni a colture seminative a distanza opportuna a seconda dell’acclività del fondo;
  5. predisporre sistemi di scoline e fossi ad opportuna distanza gli uni dagli altri a seconda della pendenza del terreno in modo da contenere la lunghezza del pendio in cui può svilupparsi il ruscellamento, consentire il convogliamento e lo smaltimento nei fondi stessi delle prime acque meteoriche, curando di mantenere una distanza sufficiente dai cigli di scarpata in modo da evitare l’apporto di detriti e sedimenti alle proprietà contermini avendo cura che le acque raccolte vengano rilasciate in maniera controllata e non a dispersione in prossimità di scarpate o cigli potenzialmente destabilizzabili dalle acque da essi portate;
  6. effettuare la corretta manutenzione di ogni fosso o canale, ponendo maggior attenzione all’asportazione di tutto il materiale depositato da eventuali acque di piena, alla rimozione di ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque in particolare nei passi carrai tombinati, al mantenimento di adeguate pendenze del letto e dell’acclività delle sponde e, più in generale, alla pulizia delle scarpate, argini e alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell’ambiente;

2) riguardo gli immobili e i terreni adiacenti o limitrofi a strade ad uso pubblico risulta necessario:

  1. realizzare e mantenere efficienti fossi di guardia per il contenimento delle acque meteoriche provenienti dai propri fondi al fine di evitare sversamenti di acqua e fango sulle strade pubbliche prevedendo, ove necessario, idonei punti di raccolta in cui far confluire le acque;
  2. effettuare operazioni di manutenzione in modo tale da evitare che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, il piano stradale venga invaso da vegetazione, parti di manufatti, nonché terra e detriti che possano costituire occasione di pericolo per il transito;
  3. provvedere alla regimazione delle acque meteoriche provenienti da piazzali, pertinenze e strade private che hanno accesso dalla pubblica via, onde evitare il deflusso delle acque e materiali sul piano viabile pubblico;

3) ai proprietari e/o conduttori di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e agli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali con annesse aree pertinenziali, il taglio dei rami, degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle proprietà private oltre il ciglio delle strade comunali, vicinali e consorziali, per assicurare la visibilità necessaria a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale.

Per gli inadempienti è prevista una sanzione amministrativa che non esaurirà, comunque, l’obbligo di eseguire le attività in capo ai proprietari privati. In caso di inadempienze i lavori necessari verranno effettuati dall’Amministrazione comunale con rivalsa delle spese a carico del/degli inadempiente/i.

In caso di incidenti causati da incuria dei fondi confinanti la sede stradale, la responsabilità civile e penale graverà sui soggetti tenuti alla cura delle suddette aree.

ordinanza