Articolo 27 del regolamento TCP ( in vigore dal 01/01/2024)
1. Ai sensi dell’art. 9 bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, l’accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento è effettuata dal Comune anche tramite il Gestore in qualità di soggetto affidatario della gestione del servizio e della riscossione della tariffa, con provvedimento da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
Compete al Comune l’irrogazione della sanzione tranne per le sanzioni conseguenti alla violazione del Regolamento TcP che attengano agli omessi o tardivi versamenti, alle infedeltà dichiarative riguardanti le basi imponibili, all’omessa dichiarazione di aree o locali assoggettabili, che sono irrogate direttamente dal Funzionario responsabile della tariffa nominato dal gestore nell’atto di accertamento esec utivo, di cui all’articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, emesso secondo le modalità di legge, con il quale si procede al recupero della tariffa non versata, con gli oneri aggiuntivi eventualmente previsti dalla legge e dal contratto di servizio applicabile.
2. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie in ogni caso comprese tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, articolate come dalla tabella seguente.
L’importo del pagamento in misura ri dotta, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione indicato, è stabilito ai sensi dell’art. 16, comma 2 legge 24 novembre 1981, n. 689 ( Modifica al sistema penale ), in deroga alla disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo:
VIOLAZIONE | SANZIONE | |||
n. | MINIMA | MASSIMA | PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA | |
1 | Omesso o parziale versamento della tariffa (art. 23, comma 5)
|
€ 50,00 | € 500,00 | 30% degli importi non versati o parzialmente versati |
2 | Infedele comunicazione riscontrata a seguito delle attività di controllo
(art. 20, comma 7, art. 16 comma 7) |
€ 50,00 | € 500,00 | 50% degli importi non versati |
3 | Mancato ritiro dei contenitori o delle dotazioni standard entro i termini previsti (art. 8, comma 6) | € 50,00 | € 500,00 | € 100,00 |
4 | Mancata comunicazione di variazione degli elementi relativi alla tariffa (art. 19.1, comma 1);
mancata comunicazione del venire meno delle condizioni di riduzione (art. 19.1 comma 2) |
€ 50,00 | € 500,00 | € 100,00 |
5 | Omessa comunicazione di inizio dell’occupazione o detenzione di locali ed aree, incluso il numero di componenti diversi dai residenti entro i termini (art. 19.1, commi 1 e 2) | € 50,00 | € 500,00 | € 100,00 |
6 | Omessa comunicazione di variazione /cessazione dell’occupazione o detenzione di locali ed aree, entro i termini (art. 19.1, comma 1, art. 20 comma 7) | € 50,00 | € 500,00 | € 100,00 |
7 | Conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse (totalmente o parzialmente) dalla tariffazione (art. 5 comma 7, art. 16, comma 8) o provenienti da aree escluse dalla tariffazione (art. 5 comma 7)
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€ 50,00 | € 500,00 | € 100,00 |
8 | Omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero nei termini (art. 16, comma 8) | € 50,00 | € 500,00 | € 100,00 |
3. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio.
4. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce dall’Anagrafe Popolazione Residente di cui all’art. 14 , concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l’obbligo di denuncia.
5. Al fine di disincentivare l’abbandono e il “turismo dei rifiuti”, nel caso di utenza domestica con residenza attiva, in assenza di svuotamenti del rifiuto urbano residu o, può essere applicata, oltre alla parte fissa e la quota variabile non misurata, la maggiorazione del 10% sugli svuotamenti minimi obbligatori comunque addebitati, fatto salvo la possibilità di prova contraria da parte dell’utente.
6. Il Gestore è tenuto a comunicare al Comune le violazioni accertate di norma semestralmente
7. Ai fini della nomina degli Agenti Accertatori per la contestazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni dei regolamenti di gestione del servizio rifiu ti urbani e alle violazioni delle disposizioni del regolamento sulla tariffa puntuale dei rifiuti avente natura di corrispettivo, ai sensi dell’art. 1 comma 668 della Legge 147/2013, si procederà secondo i contenuti del Regolamento approvato dal Consiglio d’Ambito con deliberazione n. 20/2020 e successivamente aggiornato con delibera del 27 febbraio 2023