Imposta Comunale sugli Immobili

SOGGETTO PASSIVO (colui che deve pagare l’imposta e presentare la dichiarazione):
Il proprietario, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie degli immobili soggetti all’imposta. A partire dal 01 gennaio 1998 (D.lgs. 446/97) sono soggetti passivi I.C.I. anche i locatari, per gli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing). In caso di contitolarità di qualunque diritto sul medesimo immobile, ciascun contitolare è considerato soggetto passivo distinto e pertanto dovrà espletare singolarmente tutti gli adempimenti previsti dalla legge. Va inoltre ricordato che:
per effetto dell’art. 18 c.3 legge 23/12/2000 n.388, anche il concessionario di aree demaniali è soggetto passivo I.C.I.;

Con l’entrata in vigore del D.L. 27/05/2008 n. 93 (legge n.126/2008) a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. 504/92, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Tale abitazione si identifica con quella di residenza anagrafica. (Risoluzione ministeriale n.12 del 5/6/2008).

Per il riconoscimento dell’esenzione è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:
1. la sussistenza della soggettività passiva in capo ad una persona fisica che possiede un immobile a titolo di proprietà o di altro diritto reale;
2. l’iscrizione dell’immobile in una categoria catastale diversa da A/1 – A/8 – A/9;
3. la concreta destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale da parte dello stesso soggetto.

Se l’immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, l’esenzione spetta a ciascuno di essi, mentre se l’immobile è adibito ad abitazione principale solo da alcuni dei soggetti passivi, l’ICI continua ad essere dovuta da colui che non lo ha destinato a tale uso e calcolata sulla sua quota di possesso.

Le pertinenze: la norma di esenzione pur non menzionando le  pertinenze dell’abitazione principale legittima  l’estensione dell’esenzione in esame anche a questi immobili, dal momento che, in base all’art. 818 del Codice Civile “gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non diversamente disposto.” Sono però esenti nei limiti stabiliti dal Regolamento Comunale (n.1 C/6 – n.1 C/7 – n.1 C/2)
Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si intende anche quella assimilata a tale categoria dal comune con regolamento, sempre ad eccezione delle categorie catastali: A/1 – A/8 – A/9. L’art. 1 del d.l. n. 93 del 2008 oltre all’abitazione principale del soggetto passivo prende in considerazione anche altri immobili:

• abitazioni assimilate all’abitazione principale dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del d.l. stesso, rientra in questa categoria l’immobile dell’anziano presso casa di riposo, il comodato gratuito a parenti di I° grado in linea retta (genitori-figli) e di II° grado in linea retta (nonni-nipoti) e di II° grado in linea collaterale (fratelli);
• la casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulta assegnatario. L’esenzione spetta purchè detto soggetto non possieda un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale, come dispone l’art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 504 del 1992;
• gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, come previsto dall’art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992.

Si ricorda che l’esenzione per le abitazioni assimilate all’abitazione principale è valida esclusivamente se l’immobile è utilizzato quale abitazione principale e non è valida per le pertinenze. Per le abitazioni di  categoria catastale A/1, A/8, A/9, continua ad essere riconosciuta la detrazione di base (euro 130,00) e l’aliquota ridotta (5,3 per mille).

VERSAMENTI:
Il conteggio dell’I.C.I. dovuta si fa in proporzione alla quota e ai mesi di possesso dell’immobile.
Il mese è computato per intero se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. L’imposta è dovuta nell’anno in cui si è verificato il presupposto impositivo (es.: l’anno in cui si è firmato l’atto notarile d’acquisto dell’immobile) e va versata in 2 rate:
– Acconto: entro il 16 giugno 2011 (50%)
– Saldo: entro il 16 dicembre 2011 (50%)
Il versamento può essere effettuato anche in unica soluzione nel mese di giugno.
La Finanziara 2007 ha apportato due importanti modifiche:
– art.1 comma 166 il pagamento dell’ICI deve essere effettuato con arrotondamento ad un euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.
– art. 1 comma 168 l’importo minimo riscuotibile è fissato in 12€, sino a tale cifra non si esegue alcun versamento.
Il versamento si esegue:
• presso gli sportelli del Concessionario della Riscossione Equitalia Emilia Nord spa
• presso gli uffici postali italiani a mezzo bollettino c/c nr. 88665161 intestato a EQUITALIA EMILIA NORD SPA;
• online sul sito di POSTE ITALIANE (solo per i possessori di c/c postale)
• presso un qualsiasi sportello bancario tramite modello F24;

DICHIARAZIONE:
Dall’anno 2008 NON è più necessario presentare la dichiarazione ICI, resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti non desumibili dalle visure catastali, si veda il provvedimento del Direttore Agenzia del Territorio del 18/12/07 (G. U. n. 297 del 22/12/07) nel quale sono specificati i casi in cui rimane l’obbligo dichiarativo. Per quanto riguarda modello dichiarazione I.C.I. come da D.M. del 12/05/2009 (vedi Modulistica).

Importante ricordare che ai sensi dell’art. 15 comma 2 della legge 18/10/2001 n. 383 per le successioni, gli eredi non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini I.C.I. Infatti gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione, ne trasmettono una copia al comune di competenza.

LE ALIQUOTE E LE DETRAZIONI PER L’ANNO 2011:
6,0 per mille Aliquota Ordinaria
5,3 per mille Aliquota per Abitazione Principale
7,0 per mille Aliquota per Abitazioni lasciate a disposizione e Aree Fabbricabili
• Detrazione per Abitazione Principale: € 130,00
• Ulteriore Detrazione: € 36,00

Occorre inoltre tener presente quanto segue:
• Le pertinenze dell’abitazione, per applicare aliquota agevolata del 5,3 per mille  possono essere un C/6 + un C/7 + un C/2 per un totale massimo di 3 pertinenze (art.18 c.2 Legge 23/12/2000 n.388).
• Alle pertinenze delle case sfitte o tenute a disposizione si applica l’aliquota ordinaria del 6 per mille.
•  Solo per le imprese di costruzione, per massimo 3 anni, si può applicare l’aliquota agevolata del 4 per mille sugli immobili terminati e rimasti invenduti.
• La detrazione per abitazione principale (€ 130,00) nella quale il soggetto passivo d’imposta dimora abitualmente e deve essere rapportata al numero dei mesi in cui perdura tale utilizzo.
• Per gli immobili inagibili o inabitabili (degrado non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ma con ristrutturazione edilizia) l’imposta è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.
Si ricorda che la Risoluzione Ministeriale n.12 del 5/6/2008 ha espressamente individuato le abitazioni a cui deve essere riconosciuta l’esenzione a cui deve essere riconosciuta l’esenzione e tra queste non sono comprese quelle possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato per cui si deve ritenere che detti immobili siano esclusi dalla esenzione.  L’art.1 comma 4-ter del D.L. 23 gennaio 1993 n. 16 (conv.Legge 24 marzo 1993 n.75) riconosce la detrazione e l’aliquota agevolata come abitazione principale alle case dei connazionali residenti all’estero, purchè  non locate.

Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 7 febbraio 2011 ad oggetto “Imposta Comunale sugli Immobili. Conferma aliquote in vigore e determinazioni per l’applicazione dell’ulteriore detrazione per abitazione principale, per l’anno 2011”.

Regolamento I.C.I.
Informazioni per il calcolo delle aree edificabili
Informazioni Fabbricati rurali e Pensionato ex-agricoltore
Effetto retroattivo della variazione della Rendita catastale
Accordo territoriale L. 431 del 09.12.1998
MODULISTICA
Modulo di dichiarazione I.C.I.istruzioni
Modulo di richiesta Comodato Gratuito
Modulo di richiesta Locazione a Canone Concordato
Modulo di richiesta Ravvedimento OperosoInformazioni
Modulo di richiesta riduzione Fabbricati Inagibili
Modulo di richiesta rimborso
DOVE RIVOLGERSI
UFFICIO TRIBUTI c/o U.R.P. – Ufficio Relazioni con il Pubblico
Corso Umberto I° n. 22  – 42018  San Martino in Rio (RE)
Tel:  0522/636730
Fax:  0522/636745