L’accesso agli atti consiste nella possibilità di prendere visione o richiedere copie dei documenti amministrativi in possesso dell’Amministrazione comunale. L’art. 22 della Legge 241/90, al fine di assicurare la trasparenza dell’attività dell’ente e di favorire lo svolgimento imparziale, garantisce questo diritto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
L’interesse che legittima la richiesta di accesso deve essere personale, vi deve essere sussistenza di situazioni giuridicamente rilevanti non necessariamente coincidenti con una posizione di interesse legittimo o di diritto soggettivo.
Sono legittimati all’accesso anche le associazioni e i comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.
Per quanto riguarda l’accesso agli atti di un procedimento, se il procedimento è in corso, è consentita la sola visione; se si tratta di documenti già formati è consentita sia la visione che l’estrazione di copia.
Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale o formale.
La domanda informale è verbale e va rivolta all’ufficio competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
NORMATIVA
Legge 7/8/1990 n. 241
D.P.R. 27/6/1992 n. 352
Legge 31/12/1996 n. 675
DIRITTI DI SEGRETERIA da versare tramite PAGO PA
MODULISTICA RELATIVA ALL’ASSETTO DEL TERRITORIO